Superbonus possibile al coltivatore diretto attraverso cessione del credito o sconto in fattura
Una procedura troppo macchinosa quella per fruire del superbonus del 110%. Tanto da indurre contribuenti e professionisti a farsi una serie di domande poiché per la nuova misura pare essere certo soltanto l’incerto.
Pertanto, qualora la detrazione del 110% sia superiore all’imposta lorda, la parte eccedente della detrazione andrà perduta senza possibilità alcuna di rimborso.
I contribuenti esclusivamente titolari di reddito agrario – Nel quadro così delineato, uno dei dubbi diffusi attiene al caso dei contribuenti titolari di soli redditi agrari che, se di modesta entità, non permettono il recupero dell’intera detrazione del 110%.
A riguardo è opportuno rammentare che le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa previdenza, in virtù dell’articolo 1, comma 183, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, analogamente a quanto avvenuto nel triennio 2017-2019, anche nel 2020 non vedranno concorrere redditi dominicali e agrari alla formazione della base imponibile.
Nel 2021, invece, dominicali e agrari concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF di detti operatori nella misura del 50%.
Il meccanismo alternativo alla detrazione – Alla luce di quanto suesposto, contribuenti “incapienti” o altri contribuenti non soggetti ad IRPEF, come ad esempio i lavoratori autonomi che transitano nel regime forfettario, non potrebbero di fatto beneficiare di alcunché.
Al fine di non penalizzare detti contribuenti, tra i quali a pieno titolo rientrano i menzionati operatori agricoli in regime di determinazione del reddito agrario, l’articolo 124 del D.L. n. 34/2020 ha pensato due metodi alternativi alla detrazione d’imposta per fruire comunque del beneficio.
In tal caso il contribuente interessato, non necessariamente incapiente o forfettario, potrà optare per il contributo pari all’intero corrispettivo dovuto per gli interventi, il cosiddetto “sconto in fattura”, ovvero per la cessione a soggetti terzi di un credito pari alla detrazione fiscale che sarebbe spettata.
L’opzione per la cessione del credito in alternativa alla detrazione, come esplicato nella richiamata Circolare n. 24/E, potrà essere esercitata anche qualora inizialmente sia stata effettuata la scelta di fruire della detrazione fiscale dall’imposta lorda ed effettivamente sia stata fruita per alcune quote annuali.
L’opzione va esercitata mediante la presentazione telematica dell’apposito modulo approvato con il Provvedimento direttoriale dell’8 agosto scorso che è possibile inviare a partire dal prossimo 15 ottobre ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute ovvero, nel caso di opzione dopo aver già fruito di una o più quote della detrazione, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Nei due meccanismi alternativi alla detrazione occorrono le asseverazioni dei professionisti tecnici in base al tipo di intervento effettuato e l’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta da parte di uno dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali elencati dall’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998.