Il calcolo della detrazione del 110%, prevista dall’art. 119 del decreto Rilancio, e riguardante i contribuenti che effettueranno lavori in grado di migliorare la resa energetica degli immobili posseduti, presenta più di un’insidia.

I contribuenti non solo dovranno fare i conti con un doppio massimale di spesa, dovuto all’asseverazione della congruità dei costi da parte del tecnico incaricato, ma sarà necessario tenere conto dei diversi limiti a seconda della diversa tipologia di intervento. Oltre a ciò deve anche considerarsi che il quadro di riferimento è ancor più complicato in quanto, in alcuni casi, il legislatore ha previsto espressamente l’ammontare massimo della detrazione; invece in altri casi ha stabilito il “tetto” massimo delle spese riguardanti i singoli interventi.

Il “doppio” massimale– L’applicazione del “doppio” limite si desume dalla lettura dell’art. 119, comma 13, lett. a) del decreto Rilancio. La disposizione prevede che per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 (“trainanti” e trainati”) i tecnici incaricati debbano asseverare la congruità delle spese sostenute.

La verifica della congruità deve essere effettuata avendo riguardo alle indicazioni contenute nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto. Ad esempio, per un intervento di isolamento termico esterno delle superfici opache, verticali, orizzontali e inclinate, che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, il decreto citato ritiene congruo un costo pari a 230 euro a metro quadrato. Pertanto, nell’ipotesi in cui tale intervento riguardi un immobile unifamiliare, il totale della spesa non potrà essere superiore a 50.000 euro (art. 119, comma 1, lett. a) del decreto), ma l’impresa dovrà rispettare, all’atto della fatturazione, anche tale ulteriore limite, determinato per ogni singolo metro quadrato. In tale ipotesi il tecnico abilitato potrà asseverare la congruità del costo. Tale ulteriore limite, come previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo citato, deve essere inteso al netto dell’Iva.

I limiti di spesa e i limiti delle detrazioni– Come anticipato il quadro di riferimento è ancor più complicato in quanto, a seconda dei casi, sono stati previsti dei limiti massimi di spesa e dei limiti massimi di detrazione.

Ad esempio, con riferimento agli interventi di isolamento termico, il legislatore ha previsto il limite massimo di spesa di cui all’art. 119, comma 1, lett. a) del decreto. Tale limite è variabile a seconda del numero delle unità immobiliari che compone l’edificio. La medesima soluzione riguarda anche gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione. In tale ipotesi, a seconda dei casi, il limite massimo di spesa è di 20.000 o 15.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compone l’edificio.

Il ragionamento, ancora una volta, è lo stesso con riferimento all’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici (le c.d. colonnine). L’art. 16 – ter del D.L. n. 63/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013, prevede un limite massimo di spesa di 3.000 euro. Pertanto, considerando che prima dell’applicazione del Superbonus l’importo della detrazione era pari al 50%, il beneficio massimo risultava pari a 1.500 euro. Ora, invece, per effetto della novità in rassegna, il beneficio massimo, applicando il 110%, ammonta a 3.300 euro. Infatti, l’importo della detrazione risulta addirittura superiore al limite massimo di spesa.

In altri casi, però, come anticipato, il legislatore ha individuato un limite massimo alla detrazione. Tale circostanza riguarda, ad esempio, la sostituzione degli infissi con un’altra tipologia in grado di migliorarne la resa energetica. L’art. 14, comma 1, lett. b) del D.L. n. 63/2013 prevede che per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari la detrazione non può essere superiore a 60.000 euro. In tale ipotesi, come detto, il massimale riguarda la detrazione. Pertanto, il limite di spesa deve essere ricavato indirettamente.

Prima dell’approvazione del Superbonus, il limite di spesa era pari a 120.000 euro. Infatti, applicando la detrazione nella misura del 50%, la detrazione non risultava essere superiore a 60.000 euro, come previsto dal citato decreto. Invece, considerando che ora la detrazione risulta elevata al 110%, il limite massimo di spesa è pari a 54.545,45. In pratica, spendendo di meno si ottiene un maggior beneficio fiscale. Per ottenere il beneficio della detrazione massima è sufficiente spendere un importo pari a 54.545,45 euro, anziché 120.000 euro.

Un caso concreto – Deve poi considerarsi che ai fini del calcolo della detrazione sarà necessario tenere conto di tutti i massimali di spesa e di detrazione. Si consideri, ad esempio, il caso in cui una persona fisica abbia effettuato un intervento di isolamento termico su un immobile unifamiliare con un costo esattamente corrispondente al massimale di spesa pari a 50.000 euro. Per effetto dell’intervento trainato, viene effettuata anche la sostituzione della tipologia di infissi, spendendo l’importo di 15.000 euro. Anche in tale ipotesi viene rispettato il massimale di spesa pari a 54.545,45 euro. La detrazione sarà determinata applicando il 110% sul costo dei due interventi, pari complessivamente a 65.000 euro. La detrazione sarà quindi determinata nella misura di 71.500 euro. Non è corretto, invece, calcolare la detrazione nella misura di 60.000 euro, in quanto tale massimale si riferisce solo alla sostituzione degli infissi.

 

Fonte: https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/il-quotidiano/articoli-fisco/superbonus-il-calcolo-della-detrazione-e-i-limiti-massimi,3,123511