L’accesso al regime forfettario, di cui all’articolo, commi da 54 a 89, Legge n. 190 del 2014, è strettamente correlato al possesso di determinati requisiti da parte dei contribuenti, persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, nonché al non verificarsi di specifiche cause ostative da ultimo modificate dalla Legge di Bilancio 2020.

Di particolare rilievo è la relazione che esiste tra un eventuale rapporto di lavoro e la possibilità di accesso al regime agevolato, qualora non siano soddisfatte le cause ostative di cui alle lettere d-bis) e d- ter) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190/2014. L’Agenzia delle Entrate si è espressa sulle cause ostative relative al lavoro dipendente nell’Interpello 359 del 16 settembre 2020, nel quale l’Istante manifesta la volontà di collaborare dall’Italia come lavoratore autonomo nei confronti della società per la quale attualmente è dipendente. Fa presente, inoltre, di aver presentato un’istanza di iscrizione all’AIRE (attualmente pendente) e di aver valutato un possibile rientro in Italia. Viene chiesta conferma all’Amministrazione Finanziaria sulla possibilità di poter aderire al regime forfettario o, in alternativa, nel presupposto di residenza estera, di poter aderire al regime fiscale degli impatriati, di cui all’articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 147/2015.

Lavoro dipendente limitato per il contribuente forfettario – L’articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della Legge n. 190/2014, dispone l’impossibilità di avvalersi del regime forfettario a tutte le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Sono esclusi da questa disposizione i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni (“tirocinanti”).
L’Agenzia, nell’interpello in esame, fa presente che se la nuova attività di lavoro autonomo sia esercitata dal contribuente – istante in via prevalente nei confronti della società per la quale è dipendente, risulta soddisfatta la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) sopra esposta. Inoltre, dall’Anagrafe tributaria, il contribuente risulta residente in Italia e, pertanto, esiste un criterio di collegamento di carattere personale con tale Stato. Ne deriva che, “in base all’articolo 2, comma 2, del TUIR e dell’articolo 15, paragrafo 1 della Convenzione Italia- Paese estero, deve essere tassato in Italia, come Stato della residenza, sui redditi di lavoro dipendente prodotti nel Paese estero nel 2019 e nel 2020”.

Ulteriore limite all’accesso al regime forfettario è sancito dalla successiva lettera d-ter) del menzionato comma 57, che preclude l’accesso al regime agevolato in commento, ai soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, per un importo superiore a 30.000 (causa ostativa che opera già dal 2020 in relazione ai redditi di lavoro dipendete conseguiti nel 2019). Si evidenzia che, la verifica di tale soglia risulta irrilevante nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato.

Resta ferma la possibilità concessa al contribuente di dimostrare di essere fiscalmente residente nel Paese estero, applicando le c.d. tie breaker rule (articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione Italia – Paese estero). Tali regole, prevedono la prevalenza del criterio di abitazione permanente e, a seguire, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità.

Ne consegue che il requisito formale dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente può essere superato se, in applicazione delle regole summenzionate (nell’ordine gerarchico esposto), sia dimostrata la residenza in un Paese estero.

Tuttavia, qualora sia accertata la residenza estera dell’Istante, a decorrere dal periodo d’imposta 2021, lo stesso non potrebbe comunque accedere al regime forfettario, in quanto tale regime non è applicabile dai soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi pari ad almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.

Riassumendo quanto esposto, il contribuente può avvalersi del regime forfettario se:

  • non esercita l’attività in maniera prevalente nei confronti del datore di lavoro con il quale è in essere un rapporto di lavoro o era intercorso un rapporto di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tale datore di lavoro;
  • non ha percepito nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’ammontare complessivo di 30.000 euro;
  • è un soggetto residente nel territorio dello Stato, ovvero in uno Stato membro UE o SEE alle condizioni in precedenza richiamate.

Regime per lavoratori impatriati – In applicazione del regime fiscale dei lavoratori impatriati, disciplinato dall’articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 147/2015, l’Agenzia ricorda che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare qualora ricorrano le seguenti condizioni:

  1. i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
  2. l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Il requisito della residenza fiscale in Italia è valevole se è soddisfatta anche solo una delle seguenti condizioni:

  • la persona fisica per almeno 183 giorni (184 nel caso di anno bisestile) risulta iscritta nell’anagrafe nazionale della popolazione residente;
  • possesso del domicilio o della residenza nel territorio dello Stato secondo le disposizioni del codice civile.

In ragione di quanto sopra esposto e considerando che il soggetto Istante (iscritto in anagrafe della popolazione residente) ha presentato un’istanza di iscrizione all’AIRE ancora pendente, può comprovare il requisito della residenza all’estero applicando le tie breaker rule.

 

 

Fonte: https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/il-quotidiano/articoli-fisco/forfettario-nuovi-chiarimenti-su-lavoratori-dipendenti-e-residenza-fiscale,3,123576