Come per i contribuenti minimi, anche per i forfettari vale la regola generale di non applicazione dell’IVA. Essi non addebitano l’IVA nelle fatture emesse, così come non la detraggono sugli acquisti. Tuttavia, vi sono dei casi in cui anche i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario devono versare l’imposta sul valore aggiunto: si tratta delle operazioni intracomunitarie in reverse charge.

Il contribuente titolare di partita IVA nel regime forfettario non addebita l’IVA nelle fatture emesse, così come non la detrae da quelle passive.

Tuttavia, occorre prestare molta attenzione al caso delle operazioni intracomunitarie distinguendo fra:

  • acquisti intracomunitari di beni;
  • cessione intracomuniarie di beni;
  • prestazioni di servizi intracomunitari ricevuti;
  • prestazioni di servizi intracomunitari resi.

Per i beni acquistati in ambito UE dal contribuente forfettario vige il limite dei 10.000 euro, motivo per cui al di sotto di tale limite non occorre versare IVA sull’inversione contabile (reverse charge); per i servizi tale limite non vale, motivo per cui i servizi ricevuti da aziende con sede in uno Stato dell’Unione Europea determinano – a prescindere dal relativo valore – l’obbligo di integrare la fattura e versare l’IVA

Altra regola generale è quella relativa alla dichiarazione Intrastat, ovvero all’obbligo di inviare il modello o elenco delle operazioni intracomunitarie effettuate: per i contribuenti forfettari tale obbligo vige solo per i servizi resi verso aziende con sede nell’Unione Europea

 

Il caso senza dubbio più sovente nella pratica è quello di contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario che acquistano servizi intracomunitari da operatori con sede nell’Unione Europea. Si pensi alle operazioni intracomunitarie poste in essere con Google, Facebook ed Amazon per esempio.

In questi casi il contribuente operante nel regime forfettario deve:

  • essere iscritto al VIES;
  • versare l’IVA (22% dell’imponibile trattandosi di servizi) integrando la fattura emessa dall’operatore intracomunitario con indicazione di aliquota e imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il versamento deve essere eseguito con modello F24, compilando la sezione erario e utilizzando il codice tributo 6493.

Dal 1° gennaio 2018 non è più obbligatorio presentare gli elenchi Intrastat in questo caso (in realtà l’obbligo di invio telematico del modello Intra2quater permane per acquisti superiori ad euro 50.000 nel trimestre, ma nel caso dei contribuenti che operano nel regime forfettario tale ipotesi non appare realistica).

Nel caso in cui, invece, il contribuente forfettario emettesse fattura ad un operatore comunitario con sede nell’UE, allora egli dovrebbe:

  • essere iscritto al VIES;
  • emettere fattura senza addebitare l’IVA e indicando la dicitura “inversione contabile o reverse charge IVA articolo 7-ter d.p.r. 633/1972”;
  • inviare il modello Intra1 quarter trimestrale (l’obbligo a dire il vero potrebbe essere mensile ove le operazioni nel trimestre superassero l’importo di euro 50.000,00. Tale circostanza, tuttavia, determinerebbe ovviamente l’uscita dal regime forfettario per avvenuto superamento dei limiti di reddito).