Articolo di VAE Consulting
Detrazione e deduzione delle erogazioni liberali
A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, da ogni parte d’Italia stanno sopraggiungendo iniziative solidali di raccolta fondi per sostenere il Servizio Sanitario Nazionale.
In questo articolo verrà analizzata la disciplina generale relativa alle erogazioni liberali, anche alla luce della Circolare n.8/2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Le erogazioni liberali sono donazioni che i contribuenti possono effettuare nei confronti di Onlus, università e scuole, ricerca, sport, Chiesa o altro istituto religioso autorizzato, al fine di sostenere economicamente la loro attività istituzionale.
Tali erogazioni a seconda del soggetto che la effettua, danno diritto ad una detrazione d’imposta oppure ad una deduzione dall’imponibile.
Con la deduzione si ottiene una base imponibile ridotta rispetto al reddito complessivo e, pertanto, sull’onere dedotto non si pagherà l’Irpef.
Con la detrazione si ottiene, invece, un abbattimento dell’Irpef lorda pari ad una determinata percentuale dell’onere detraibile.
Nello specifico parleremo degli oneri detraibili che riguardano la maggior parte dei contribuenti persone fisiche che hanno effettuato donazioni in questo periodo.
L’erogazione deve essere effettuata dal contribuente tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento tracciabili, ovvero bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Il nuovo DL emanato il 16 marzo 2020 contiene una norma finalizzata a promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata da COVID-19.
Il comma 1 dell’art. 66 del citato DL prevede che, per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Quindi se per le persone fisiche viene confermata la disciplina fiscale vigente per le donazioni effettuate a qualsiasi scopo, per le persone giuridiche è confermato il principio di piena deducibilità delle erogazioni liberali effettuate.
Infine il comma 2 prevede ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
Riferimenti normativi
- lgs n. 117/2017
- DL n. 18/2020